Sentenza del Tribunale di Rieti (numero 174/2026) sulla diffamazione on line, che ha riconfermato come la libertà di critica non può giustificare l'offesa gratuita, questione esaminata dalla giudice onoraria Francesca Tosi dopo una richiesta di risarcimento danni avanzata da uno studioso reatino impegnato nel settore scientifico, contro l’autore di post e commenti diffusi su blog e riviste telematiche dedicate alla informazione e scienza della fisica, ritenuti lesivi del suo onore e della sua reputazione. Dalla lettura dei numerosi articoli pubblicati, dall’audizione di testimoni e dello stesso autore degli scritti, la domanda risarcitoria del diffamato è risultata fondata. Nel corso del procedimento civile sono stati richiamati gli esiti dei precedenti processi penali promossi nei confronti dell’imputato, durante i quali era emerso lo stato d'animo iroso che aveva ispirato gli interventi telematici, considerato dal giudice quale causa di non punibilità ex art. 599 c.p., con successiva sentenza di assoluzione, mentre un altro procedimento si era invece concluso con la prescrizione del reato. Di qui, l’iniziativa avviata nel 2023 per il risarcimento dei danni da parte del fisico, già costituitosi parte civile in sede penale.
La decisione
Nel merito, il tribunale ha riconosciuto la sussistenza della condotta diffamatoria. Pur ribadendo il principio secondo cui il diritto di critica può essere esercitato anche con espressioni lesive della reputazione altrui, purché strumentali alla manifestazione di un dissenso ragionato e non si risolvano in un'aggressione gratuita, la giudice Tosi ha stabilito che, nel caso di specie, le espressioni utilizzate dall’autore di blog e articoli avevano travalicato i limiti della critica, mirando a screditare la figura professionale del fisico nucleare. Il tribunale ha quindi condannato il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in 15 mila euro, oltre gli interessi legali, nonché al pagamento delle spese di lite sostenute dal diffamato e di 5 mila euro per compensi professionali, quantificazione raggiunta tenendo conto della rilevanza dell'offesa, del mezzo utilizzato per la sua diffusione (internet), della posizione sociale e del ruolo ricoperto dalla persona offesa, nonché delle conseguenze negative subite a livello professionale.
La competenza
La giudice ha respinto anche l'eccezione di incompetenza territoriale, richiamando il principio secondo cui, in caso di diffamazione a mezzo stampa o altri mezzi di comunicazione di massa, la competenza si radica nel luogo del domicilio o della residenza del soggetto danneggiato, luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione.