Assoluzioni e proscioglimenti, stop alla gogna mediatica: obbligo di dare pubblicità alle sentenze

31/10/2026
Giudice al lavoro (archivio)
Giudice al lavoro (archivio)
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Non più poche righe in cronaca per riportare sentenze di assoluzione o proscioglimento pronunciate dai giudici a favore di imputati o indagati, accompagnati spesso nel corso dei procedimenti da titoli e locandine per suscitare una risonanza maggiore a livello mediatico. Invece, quasi sempre l’epilogo di un’indagine nei confronti di un presunto colpevole viene annunciato con una “breve” in cronaca, che finisce per confondersi con altre notizie e non riscuote la necessaria attenzione. Una questione antica e sempre dibattuta in ambito giornalistico, ma che non aveva mai trovato risposta, almeno fino all’approvazione, da parte del Senato,  del disegno di legge di “Modifica al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle frasi di assoluzione o proscioglimento”. Il primo sostenitore è stato il capogruppo di Forza Italia, Enrico Costa, dando risposta ai quesisti sollevati da molti esponenti del mondo dell’informazione, consapevoli che “sbattere il mostro in prima pagina” e poi dedicargli un piccolo spazio quando quel mostro non si rivela più tale, viola il principio di un’informazione corretta che deve accompagnare il lavoro di ogni giornalista.

La norma prevede che "su richiesta della persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero provvedimento di archiviazione, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica che ha dato notizia del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento è tenuto a dare pubblicità, senza oneri per l’interessato, alla notizia dei provvedimenti favorevoli a quest’ultimo, con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale".

L’interessato, in caso di mancato adempimento, da parte del direttore o del responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica, può rivolgere una segnalazione al Garante. Quest’ultimo «decide nei cinque giorni successivi e, all’esito di tale procedimento, può ordinare la pubblicazione della notizia dei provvedimenti favorevoli per l’indagato o l’imputato». Qualora il Garante non intervenisse, la persona potrà rivolgersi ad un giudice civile. Dovranno essere pubblicate anche le sentenze di primo grado e non solo quelle irrevocabili. Il Garante della privacy, però, non potrà sanzionare i media inadempienti.

Secondo l’onorevole Costa «è una norma di civiltà e di giustizia, che tutela concretamente la reputazione delle persone coinvolte in un procedimento penale». Il parlamentare ricorda come «ogni anno 500mila cittadini sono assolti o vedono archiviato il loro procedimento penale, ma nel frattempo molti di essi sono stati sbattuti sui giornali, con tutti i dettagli delle inchieste, hanno visto la loro reputazione indebolirsi, compromettersi i rapporti familiari e lavorativi. Ebbene, una volta proclamata la loro innocenza, la notizia dell'assoluzione è spesso omessa o relegata in insignificanti trafiletti. E questo non è giusto. Informare significa raccontare l’intera vicenda, non soltanto il momento dell’accusa. È una questione di equilibrio, di garanzia e, soprattutto, di verità».