Tagliati gli interessi del buono fruttifero, società condannata a risarcire il risparmiatore

18/08/2025
Buoni Fruttiferi
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Ha dovuto attendere una sentenza del tribunale civile, arrivata dopo un primo parere favorevole espresso dall’Arbitro Finanziario Bancario, per ottenere il riconoscimento degli interessi calcolati sulla base della durata trentennale di un buono fruttifero rilasciato nel 1988 dalla società emittente. Alla scadenza, infatti, la titolare del titolo aveva chiesto il rimborso, ricevendo però un importo inferiore, pari a 7.742,24 euro, rispetto a quello che riteneva dovuto in base alle condizioni statuite in calce al momento della sottoscrizione. Rimasta senza esito la successiva richiesta di integrazione della somma, la risparmiatrice aveva ottenuto nel 2021 dal tribunale di Rieti un decreto ingiuntivo, a cui la società emittente si era opposta in quanto, richiamando la normativa di settore, sosteneva che gli interessi dovessero essere calcolati sulla base dei tassi vigenti al momento dell'emissione del buono, come modificati da successivi decreti ministeriali.

Il tribunale, nella persona della giudice onoraria Antonella Tassi, richiamando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha ribadito il principio fondamentale secondo cui, in caso di contrasto tra le condizioni indicate sul titolo e quelle stabilite da decreti ministeriali, prevalgono le prime. Nella sentenza emessa (n. 211/2025) si sottolinea che i Buoni Fruttiferi Postali sono titoli di legittimazione e che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo del buono. Pertanto, è essenziale tutelare l'affidamento del risparmiatore che fa affidamento sulle condizioni espressamente indicate sul titolo al momento della sottoscrizione. Nel caso specifico, il tribunale ha rilevato che sul retro del buono era presente un unico timbro con indicati gli interessi, senza alcuna indicazione di modifiche successive. Di conseguenza, ha ritenuto che il buono dovesse essere liquidato in base alle condizioni riportate sul titolo stesso, rigettando l'opposizione della società emittente, condannata anche a pagare 5.077 euro di compensi in favore della ricorrente, e confermando l'esecutività del decreto ingiuntivo.