Poliziotta risarcita dal ministero: illegittimo il rifiuto alla domanda di ricongiungimento familiare

06/03/2026
La Questura di Rieti
La Questura di Rieti
Printer Friendly, PDF & Email

I continui rifiuti opposti dal ministero dell’Interno alle sue domande di trasferimento per ricongiungersi con la famiglia sono stati illegittimi e i conseguenti disagi subiti gli hanno causato danni morali ed esistenziali, con ripercussioni anche sulla salute della figlia minore. Per questo un’assistente di polizia, in servizio a Rieti, sarà risarcita dall’amministrazione, secondo la cifra stabilita in via equitativa dai giudici, in seguito alla sentenza del Consiglio di stato che ha accolto il suo ricorso dopo un primo esito negativo davanti al Tar. Il collegio ha evidenziato nelle motivazioni che l'illegittimità del diniego non è derivata da un mero vizio formale, ma da un'errata interpretazione della normativa sul ricongiungimento familiare, lesiva del diritto all'unità familiare. La colpa dell'amministrazione è stata quindi ravvisata nell'errore interpretativo non scusabile, data la chiarezza della disciplina e l'interesse costituzionalmente protetto dell’agente, ritenendo perciò provata l’esistenza del nesso causale tra il comportamento illegittimo del ministero e i conseguenti disagi sulla ricorrente.

La storia

L’assistente, entrata in servizio nel 1999, aveva prestato servizio in diverse sedi a Roma, e a iniziare dal 2001, poi nel 2006 e ancora nel 2007, aveva inoltrato domanda per usufruire dei benefici previsti da una norma della legge che tutela i dipendenti statali coniugi conviventi di personale militare trasferito d'autorità, in quanto il marito carabiniere era stato assegnato a un comando della provincia di Rieti, chiedendo di essere applicata in soprannumero o per comando presso la Questura di Rieti affinchè fosse garantita la ricongiunzione familiare. Il ministero dell’Interno aveva però respinto l’istanza di trasferimento affermando che non sussistevano i presupposti per applicare la norma sul ricongiungimento. Rigetto della domanda impugnato dall’agente che aveva visto accolte le proprie ragioni prima davanti al Tar del Lazio (anno 2012) e poi dal Consiglio di stato (anno 2014) dove l'opposizione del ministero era stata respinta.

La decisione

Proprio in seguito al pronunciamento definitivo del massimo organo della giustizia amministrativa, l’agente (assistita dall’avvocato Giovanni Ranalli), aveva invocato il risarcimento dei danni (circa 200 mila euro) calcolati in tanti anni per colpa dell’illegittimo rifiuto di accogliere  la richiesta di trasferimento, ma il Tar, in prima istanza (2022), affermando che “la convivenza coniugale non può dirsi interrotta o insussistente per il fatto che i due coniugi siano costretti a svolgere la rispettiva attività lavorativa in città diverse perché non fa venir meno l’elemento di unità della famiglia costituita”, aveva respinto l’istanza. Giudizio impugnato dalla difesa e ribaltato davanti al Consiglio di stato, per il quale “i giudici di primo grado avevano omesso di considerare che la giurisprudenza riconosce nell’illegittimo rifiuto del trasferimento per ricongiungimento familiare – già sancito dalla sentenza del 2014 favorevole alla poliziotta - il presupposto del risarcimento del danno patrimoniale". In sostanza, un’interpretazione errata ha viziato l’intera vicenda e per questo l’assistente di polizia dovrà essere risarcita.