Sentenza del tribunale di Rieti (n. 138/2025) emessa in merito a una richiesta di risarcimento danni, conseguente a una caduta in un dirupo. La vicenda - riportata nel secondo volume 2025 della rasssegna di Giurisprudenza civile, pubblicata sul sito on line - trae spunto da un incidente occorso il 25 maggio 2019 a una donna che, mentre assisteva a una processione religiosa, precipitava in una scarpata profonda cinque metri, lungo la vecchia statale 17, il cui tratto reatino inizia ad Antrodoco, riportando lesioni. La parte lesa aveva citato in giudizio sia il Comune, in quanto ente proprietario della strada, sia la società incaricata di eseguire i lavori di manutenzione, ritenendoli responsabili per la mancata adozione di misure di sicurezza idonee a prevenire eventi dannosi, e aveva reclamato un risarcimento di 49 mila 605 euro di risarcimento.
La signora fondava la propria pretesa risarcitoria sull'articolo 2051 del codice civile, che disciplina la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia. In particolare, veniva lamentata la presenza di un dirupo privo di barriere protettive, aggravata dalla fitta vegetazione che ne occultava la pericolosità. Il Comune si difendeva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e contestava la sussistenza di un'insidia, attribuendo l'evento a un comportamento negligente della danneggiata, mentre la società incaricata di effettuare interventi di manutenzione e messa in sicurezza, dal canto suo, aveva respinto ogni responsabilità sostenendo che il tratto di strada interessato fosse sotto la gestione esclusiva del Comune.
La decisione
Il tribunale, nella persona della giudice Barbara Vicario, dopo l'istruttoria condotta con l'acquisizione di documenti, l'escussione di testimoni e una consulenza tecnica d'ufficio, ha rigettato la domanda risarcitoria. Il giudice ha evidenziato come, pur essendo accertata la caduta, non fosse stata fornita una prova sufficiente del nesso causale tra la condizione dei luoghi e l'evento dannoso. Le testimonianze raccolte, infatti, presentavano versioni discordanti circa la dinamica dell'incidente, non consentendo di stabilire con certezza se la caduta fosse stata determinata da un cedimento del terreno, da una perdita di equilibrio o da altri fattori. Inoltre, il giudice ha accertato che la persona infortunata conosceva lo stato dei luoghi e che l'incidente si era verificato in pieno giorno, in condizioni di visibilità ottimali. Pertanto, si sarebbe dovuta adoperare una maggiore cautela nella scelta del punto in cui sedersi, valutando attentamente la presenza di eventuali pericoli.
La mancata adozione di tali precauzioni ha portato il tribunale a ritenere che il comportamento della danneggiata avesse interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, escludendo la responsabilità degli enti convenuti. Il giudice ha sottolineato come la prevedibilità del pericolo e il dovere di cautela da parte dell'utente della strada siano elementi fondamentali per escludere la responsabilità del custode. Nel caso di specie, la visibilità del luogo e la conoscenza dello stesso da parte della persona coinvolta avrebbero dovuto indurla a una maggiore prudenza, rendendo il suo comportamento imprudente la causa esclusiva dell'evento dannoso.