Rivuole i soldi dati all'ex marito, il tribunale la boccia: obbligazione spontanea

23/02/2026
Il tribunale
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Il matrimonio va in frantumi e la resa dei conti (economica) tra i coniugi finisce in tribunale. Al centro dello scontro, oggetto di una sentenza (335/2025) recensita nel 4° numero della rassegna Giurisprudenza Civile del tribunale di Rieti, ci sono i soldi che la signora (assistita dall’avvocato Federico Lucci) sosteneva di aver prestato al marito imprenditore, attraverso bonifici emessi prelevando il denaro dal proprio conto corrente personale e da quello cointestato con l’ex coniuge, per consentirgli di acquistare materiale e attrezzi per la ditta, ristrutturare e arredare l’abitazione dove la coppia viveva e di proprietà dell’uomo, e per pagare la parcella di un avvocato. Il tutto per una cifra di 104 mila euro, che l’uomo si era impegnato a restituire nel giro di pochi anni, ma non aveva mantenuto la promessa nonostante i solleciti della donna. Questa situazione aveva finito per incrinare i rapporti nella coppia, che viveva in bassa Sabina,  fino al punto da causare una rottura sfociata nella separazione giudiziale. Opposta la tesi dell’ex marito (difeso dall’avvocato Alessandro Boschi) che, costituendosi in giudizio, aveva presentato domanda riconvenzionale sostenendo che era lui a dover essere risarcito per aver prestato alla coniuge 52 mila euro e anche di avere diritto al pagamento di 72 mila euro a titolo di ingiustificato arricchimento e di indennità in conseguenza dei lavori eseguiti con la sua impresa  su immobili di esclusiva proprietà della donna.

La domanda è stata rigettata dalla giudice Roberta Della Fina, in quanto la parte attrice ha omesso di assolvere all’onere probatorio, su di essa gravante, in ordine al fatto che tali esborsi siano stati effettuati a titolo di mutuo. In particolare è stato rilevato che il mancato raggiungimento della prova in ordine alla effettiva natura delle erogazioni effettuate nel corso della vita matrimoniale determini l’operatività della presunzione che tali attribuzioni patrimoniali siano state eseguite in adempimento dei doveri di contribuzione ai bisogni della famiglia ex art. 143 C.C.

Le motivazioni

Nelle motivazioni, il tribunale sottolinea che le spese dei coniugi per i bisogni della famiglia sono un'obbligazione spontanea che si sostiene, non in vista di una futura restituzione, ma con l'intento della reciproca assistenza: se una prestazione è dovuta perché prevista come doverosa da una norma giuridica (art. 143 c.c.), è evidente che non è ammessa la ripetibilità, posto che l'art. 2034 c.c. esclude la ripetizione di quanto spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali. Durante il matrimonio, infatti, ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze laddove, a seguito della separazione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio.