E’ a carico del Comune il pagamento delle rette di ospitalità relative alla permanenza di un soggetto minore ospitato in una struttura educativa e rimastovi fino al compimento dei ventuno anni, in assenza di una revoca da parte del tribunale per i Minorenni, senza che sia necessario un ulteriore provvedimento che disponga la prosecuzione della misura anche dopo il raggiungimento della maggiore età. L’ha deciso il tribunale di Rieti (sent. 47/2026), in composizione monocratica, che ha condannato l’ente pubblico, non costituitosi in giudizio, a risarcire 37 mila euro, oltre agli interessi legali dalla data di introduzione del giudizio, a un consorzio di cooperative sociali che offre ospitalità ai minori abbandonati o temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo. La causa era stata introdotta da un ricorso presentato dal Consorzio, che è stato integralmente accolto.
La decisione
I giudici hanno rilevato che la situazione rientrava nell'ambito delle disposizioni del Regio Decreto legge del 1934, che disciplina il collocamento di minori in comunità a seguito di situazioni di difficoltà familiare. In base a tale norma, la cessazione delle misure di protezione disposte dal tribunale per i Minorenni è prevista, di norma, al compimento del ventunesimo anno di età, salvo diversa decisione del tribunale stesso. Il giudice ha sottolineato che l'abbassamento della maggiore età a diciotto anni, introdotto nel 1975, non ha modificato i diritti assistenziali e previdenziali riconosciuti da disposizioni speciali, che continuano a operare fino al compimento del ventunesimo anno di età. Pertanto, in assenza di un provvedimento del tribunale per i Minorenni che disponga la cessazione della misura protettiva, il collocamento in comunità educativa deve intendersi prorogato automaticamente fino al ventunesimo anno di età, a meno che il soggetto, divenuto maggiorenne, non si sottragga volontariamente alla misura.
La condanna
Quanto all'individuazione del soggetto obbligato al pagamento della retta, il Tribunale ha richiamato la legge del 2000, che individua nel Comune di residenza del soggetto prima del ricovero l'ente responsabile dell'integrazione economica necessaria. Nel caso specifico, il Comune, avendo disposto il collocamento del soggetto nella comunità educativa, era tenuto a farsi carico delle relative spese anche dopo il raggiungimento della maggiore età, fino alla cessazione del ricovero.
Il Tribunale ha inoltre precisato che la mancata adozione di un provvedimento di "prosieguo amministrativo" da parte del tribunale per i Minorenni non è rilevante nel caso di specie. Tale istituto, previsto per i minori stranieri non accompagnati, si rende necessario per estendere la tutela fino ai ventuno anni a seguito dell'abbassamento della maggiore età, mentre nel caso di specie l'estensione è automatica in virtù della normativa preesistente. Il Comune è stato quindi condannato al pagamento delle rette di ospitalità maturate nel periodo successivo al compimento della maggiore età della giovane ospite.