Non spetta al condannato avviare il procedimento che gli permette di svolgere lavori di pubblica utilità concessi dal giudice come misura sostitutiva della pena detentiva, ma deve farlo l’ufficio competente della Procura comunicando la sentenza di condanna all’ente di competenza individuato per l’attuazione del programma. Ma questo, nel caso di un automobilista di Rieti, non è avvenuto, tanto che trascorsi nove anni dalla prima sentenza del 2017, diventata irrevocabile nel 2018, un decreto della sezione penale del tribunale ha dichiarato estinta la pena e, di conseguenza, cancellato ogni ulteriore obbligo per l’imputato. Insomma, quasi a voler dire che non è accaduto mai nulla. Vicenda che appare riconducibile a un mancato coordinamento tra gli uffici di Procura e Comune, preposti a dare attuazione al percorso stabilito dal giudice monocratico che aveva sostituito la lieve pena inflitta all’uomo per guida in stato di ebbrezza con i lavori di pubblica utilità. In questo modo, ultimato il programma, sarebbe scattata l’estinzione del reato e tutto sarebbe finito nel dimenticatoio.
La difesa
Il difensore dell’automobilista (avvocato Fabrizio Di Paolo, del foro di Rieti) aveva per ben sei volte, tra il 2018 e il 2025, aveva sollecitato, via pec, l’esecuzione della sentenza, ottenendo in risposta dagli uffici del Comune che il settore di svolgimento per i lavori sarebbe stata la Polizia municipale, salvo poi indicare l’ufficio Manutenzione. Ma era rimasto tutto sulla carta. Alla fine, è stato ancora il tribunale a dover intervenire, sollecitato a farlo dalla Corte di Cassazione dove si era rivolto l’avvocato Fabrizio Di Paolo presentando ricorso contro un’ordinanza del giudice dell’esecuzione, emessa nel luglio 2025, che prevedeva la revoca della pena sostitutiva per il suo cliente e il ripristino della misura detentiva “perché non aveva svolto i lavori di pubblica utilità”! Una decisione che, però, aveva ignorava il fatto che, invece, la parte condannata non aveva ricevuto alcuna risposta alle sei richieste inoltrate negli anni.
L'epilogo
Gli ermellini, preso atto della fondatezza dei motivi, avevano perciò annullato il provvedimento di revoca ordinando la restituzione del fascicolo al tribunale di Rieti. Adesso, a mettere la parola fine alla grottesca situazione, è stato un altro giudice dichiarando ugualmente estinta la pena di due mesi e venti giorni di arresto e 1.500 euro di ammenda essendo già trascorsi i cinque anni dall’irrevocabilità del primo giudizio. Il giudice monocratico, durante il dibattimento, ha sollecitato il pubblico ministero “a verificare se il suo ufficio avesse dato o meno impulso alla procedura di esecuzione della pena”. La risposta arrivata all’udienza successiva è stata negativa: “Il pm ha attestato – si legge nella sentenza – la obiettiva carenza di atti o documenti idonei a soddisfare le richieste formulate dalla Suprema Corte e pertanto ha formulato istanza per rilevare l’eventuale prescrizione della pena”. Ma il giudice è andato oltre e ha dichiarato estinta la pena, di cui non resterà traccia nel casellario giudiziario a carico dell’ex automobilista imputato.