Una sentenza del tribunale di Rieti ha riconosciuto la responsabilità della titolare di un negozio di fiori e piante per l’infortunio subito da una cliente, caduta a causa del pavimento reso scivoloso dalla presenza di acqua mista a fogliame, e l’ha condannata a risarcire i danni reclamati dalla donna che, a causa dell’infortunio, era stata sottoposta a intervento operatorio per la riduzione di una frattura pluriframmentaria all’omero, con conseguente inabilità temporanea e necessità di sottoporsi a terapie mediche. Condannata anche la compagnia assicuratrice dell’esercizio commerciale che dovrà provvedere a versare l’indennizzo nei limiti della polizza stipulata con la commerciante. La decisione della giudice onoraria Francesca Tosi non ha accolto la tesi del caso fortuito, sostenuta dalla difesa della negoziante, riconoscendo, piuttosto, l’esistenza della responsabilità oggettiva che ricade su chi ha il potere di controllo e vigilanza delle cose. La titolare del negozio ha riconosciuto i fatti come avvenuti, pur negando la propria responsabilità perché, ha sostenuto, non si era accorta tempestivamente della situazione. La compagnia assicuratrice ha invece eccepito la nullità dell'atto di citazione respingendo qualsiasi addebito. Il tribunale, richiamando il tema della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, così come previsto dall’articolo 2051 del codice civile, ha concluso ritenendo colpevole la titolare per non aver vigilato sulle condizioni di alterazione in cui si trovava il pavimento del negozio, tanto da risultare scivoloso. La giudice Tosi, negando la ricorrenza del caso fortuito, ha motivato ritenendo che “trattandosi di una situazione non eccezionale né imprevedibile rispetto alla natura dell'attività svolta, la responsabilità presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia tale da consentire il potere di controllare la cosa, eliminare le situazioni di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con essa”. Una perizia di ufficio disposta nel corso della causa ha quantificato l’ammontare del risarcimento danni rispetto alla domanda avanzata dalla cliente, a cui è stata riconosciuta una somma di oltre 33 mila euro, con l’aggiunta degli interessi fino al saldo.