Guerra dell'Imu, il Comune sconfitto in Cassazione dalla Funivia del Terminillo

02/04/2021
L'edificio di Pian  de' Valli
L'edificio di Pian de' Valli
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La lunga lite civile tra la Funivia del Terminillo e il Comune di Rieti, con al centro la riscossione dei tributi Ici e Imu relativi agli immobili di proprietà della prima a Pian de' Valli, si è conclusa con otto ordinanze emesse dalla Corte di Cassazione, tra il 20 gennaio e il 26 marzo 2021, con le quali sono state cassate altrettante sentenze della Commissione regionale tributaria - rinviate allo stesso organismo del Lazio in diversa composizione - che aveva accolto i ricorsi presentati dall’amministrazione comunale contro le precedenti decisioni della Commissione tributaria provinciale, favorevoli alla società amministrata dall'imprenditore Flavio Formichetti che gestisce gli impianti sciistici.

Il contenzioso

Un contenzioso avviato contro la Funivia del Terminillo in seguito a un accertamento condotto nel 2017, con il quale veniva richiesto il pagamento della differenza dell’ Imu per gli anni dal 2011 al 2016, relativi ai negozi e agli altri locali che si affacciano sulla piazza, ormai chiusi da moltissimi anni. La società, infatti, in virtù della facoltà concessa da una legge del 2011, ha sempre pagato il 50 per cento degli importi trattandosi di unità immobiliari inagibili, provvedendo a comunicare all’ente lo stato dei fabbricati. Procedura ritenuta corretta dalla Commissione tributaria provinciale, che aveva accolto i ricorsi presentati dalla difesa della Funivia del Terminillo per ogni singolo anno di imposta contestato.

Ma in Comune avevano mal digerito le bocciature a raffica e si erano appellati alla Commissione regionale, dove le sentenze di Rieti erano state ribaltate in base alla convinzione che la società terminillese non avesse presentato la dichiarazione di inagibilità, impedendo così all’Ufficio tecnico di verificare lo stato degli immobili. I giudici della sesta sezione civile della Cassazione hanno, però, smontato i giudizi di secondo grado perché agli atti del Comune esisteva già un provvedimento di annullamento degli avvisi di accertamento relativi agli anni dal 2006 al 2010, emesso dall’ufficio Tributi dopo la verifica dello stato di inagibilità in cui versavano gli immobili della Funivia del Terminillo.

La documentazione, in tal senso, era chiara e il Comune non l’aveva mai contestata, però era andato avanti ugualmente nel reclamare il pagamento delle differenze dell’Ici prima e dell’Imu poi. La Cassazione, nel motivare la decisione, ha richiamato “il principio di collaborazione e di buona fede che deve caratterizzare il rapporto tra ente impositore e contribuente, in quanto a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti e, nel caso specifico, il Comune era perfettamente a conoscenza dello stato di inutilizzabilità dei fabbricati oggetto dell’accertamento”.