Diffamazione su internet, la mancata individuazione del giorno non blocca la querela

07/06/2025
Il presidente Lotito risponde al pm Francia
Il presidente Lotito risponde al pm Francia
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Un’interessante sentenza in tema di diffamazione via internet è stata pronunciata dal tribunale di Rieti al termine di un processo che vedeva, come parte civile, il presidente della Lazio Claudio Lotito e in veste di accusato un agente immobiliare romano, accusato di aver diffuso su Facebook post denigratori sulla figura e l’attività del patron biancoceleste e rinviato a giudizio al termine dell’inchiesta condotta dalla Polizia postale di Rieti. Il procedimento si è concluso con la condanna dell’imputato a un mese di reclusione, pena minima inflitta anche in considerazione dell’incensuratezza e del buon comportamento processuale tenuto dall’agente immobiliare, e al pagamento di un risarcimento danni di 4 mila euro a Lotito. Tra le questioni dibattute, c’è stata quella relativa al fatto che il presidente della Lazio aveva appreso solo da terze persone – e non per presa visione personale – di essere stato oggetto di post diffamatori comparsi sul profilo Facebook riferito all’imputato. nei quali, tra l’altro, veniva definito “magnaccia”, “mangia gratis nei ristoranti”, “pappone”, oltre ad essere oggetto di altri apprezzamenti giudicati lesivi e riguardanti anche i rapporti della parte offesa con alcuni politici.

Ma ad impegnare il tribunale è stata soprattutto la questione sollevata dalla difesa (avvocato Giovanni Maria Cicero) per l’accertamento del giorno preciso in cui il presidente della Lazio era venuto a conoscenza del fatto, perché da quel momento sarebbe decorso il termine di novanta giorni per presentare la querela. Claudio Lotito, infatti, interrogato in aula dal pubblico ministero Lorenzo Francia, aveva affermato di aver appreso dell’episodio nel 2022 leggendo la rassegna stampa proposta dal suo staff comunicazione, ma senza poter indicare una determinata data. In sostanza, in assenza di un giorno preciso in cui collocare la pubblicazione, per la difesa non sarebbe stata proponibile la denuncia per l’impossibilità di calcolare i tempi fissati dalla legge per promuovere l’azione legale.

Il presidente Carlo Sabatini, nell’escludere qualsiasi ipotesi di prescrizione, motivando la condanna dell’agente immobiliare ha spiegato che “non è rilevante che la notizia dell’avvenuta pubblicazione del post sia stata trasmessa a Lotito da terze persone perché – citando un principio fissato dalla Cassazione sull'equivalenza di una percezione diretta o mediata da terzi  - in tema di diffamazione tramite internet, ai fini dell’individuazione del “dies a quo” (la data certa) per la decorrenza del termine per proporre querela, occorre fare riferimento, in assenza di prova contraria da parte della persona offesa, ad una data contestuale o temporalmente prossima a quella in cui la frase o l’immagine lesiva sono immesse sul web, atteso che l’interessato, normalmente, ha notizia del fatto commesso mediante la “rete” accedendo alla stessa direttamente attraverso terzi che in tal modo ne siano venuti a conoscenza”.