Il comportamento dell’amministrazione è stato illegittimo perché ha violato la normativa e non ha adempiuto al dovere di garantire la disponibilità dell'alloggio di servizio all’ufficiale a cui era stato assegnato il comando di un reparto militare. Inadempimento che dovrà essere risarcito con la somma di 32.520 euro, corrispondente ai canoni di affitto pagati dal ricorrente in mancanza dell’assegnazione dell’abitazione e quale danno patrimoniale diretto e immediato da attribuire al comportamento omissivo dell'amministrazione. La decisione riguarda l’ex comandante del Nucleo elicotteri carabinieri di Rieti, rimasto alla guida del reparto dal 2017 al 2021 dopo essere stato incaricato dal Comando generale di organizzare l’istituzione del reparto, con sede all’aeroporto Ciuffelli, con competenza interregionale, creato a seguito dell’accorpamento del corpo Forestale con l’Arma dei carabinieri. Nei quattro anni di permanenza in Sabina, il capitano aveva curato la formazione militare del personale proveniente dalla disciolta Forestale oltre a svolgere i compiti Istituzionali di controllo del territorio, svolgendo anche specifici servizi di tutela e difesa dell’ambiente, in particolare in collaborazione con i reparti carabinieri forestali Tutela della biodiversità.
La causa
L’incarico ricevuto dal capitano elicotterista rientrava tra quelli per i quali è previsto alloggio di servizio gratuito per l'intera durata del mandato, ma erano sorti problemi in relazione alla reperibilità di una casa demaniale e così il Comando Raggruppamento Aeromobili Carabinieri faceva presente al Comando generale dell’Arma la necessità di individuare sul mercato immobiliare privato un'unità abitativa da destinare all’ufficiale, con canone a carico della Prefettura di Rieti. Il capitano, dopo aver individuato un’abitazione, lo comunicava alla Prefettura e al Comando provinciale carabinieri di Rieti, sollecitando l’avvio dell’iter per la locazione passiva. Proposta di locazione accolta dal ministero dell’Interno al costo di 7.980 euro annuo, dopo aver prima verificato la congruità dell’offerta e la conformità dell’immobile. Il comandante aveva poi provvedeto a stipulare a proprie spese il contratto di locazione per l’immobile individuato, pagando 570 euro al mese e lo comunicava al Comando generale e alla Legione carabinieri Lazio. Ma, nonostante l'Agenzia del Demanio avesse giudicato congruo il canone annuo, la pratica non veniva perfezionata nell’arco dei quattro anni di durata dell'incarico del ricorrente, definizione avvenuta solo in seguito, tant’è che l’immobile veniva assegnato come alloggio di servizio al comandante succeduto al capitano. Quest’ultimo, dopo essere stato trasferito in provincia di Messina con l’incarico di dirigere una compagnia dei carabinieri, aveva reclamato, attraverso il ricorso presentato al Tar della Sicilia dall’avvocata Santina Franco, il rimborso dei canoni di locazione.
La difesa
Il ministero della Difesa, da parte sua, aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso sostenendo che il capitano non aveva impugnato il provvedimento di trasferimento a Rieti, che non prevedeva l’assegnazione dell’alloggio, richiamando in proposito anche la nota del Comando generale dell’Arma che riferiva sulla mancanza in loco di un “una risorsa infrastrutturale” , e poi perché l’ufficiale aveva percepito per intero l’indennità di trasferimento prevista nel caso in cui non si fruisce dell’alloggio di servizio. Ma i giudici della terza sezione distaccata di Catania del Tar della Sicilia sono stati di diverso avviso, riconoscendo che “l’assegnazione gratuita dell’alloggio connesso all’incarico è un diritto soggettivo del militare inscindibilmente connesso con il rapporto di servizio e con la connessa esigenza di pronta reperibilità”, e pertanto hanno condannato il ministero a risarcire il danno patrimoniale all’ex comandante del Nucleo elicotteri per responsabilità contrattuale del debitore.